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Decreto Rilancio: Misure di incentivo e semplificazione fiscale


6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;
incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;
rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.


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