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1 marzo 2026

News Lamezia e lametino

LAMEZIA. «La Costituzione va difesa e non cambiata»: partecipato incontro promosso da “Società civile per il No al referendum costituzionale»


Si è svolto a Lamezia, nel Salone dell’ex Seminario, davanti ad un pubblico numeroso, attento e interessato, l’incontro ‘La Costituzione va difesa”, convocato dal Comitato “Difendiamo la Costituzione” aderente alla “Società civile per il NO nel Referendum costituzionale”.
L’avv. Nicolino Panedigrano, per il Comitato, ha introdotto l’incontro finalizzato all’approfondimento delle ragioni del NO.
Si è soffermato sulla necessità, in questo ultimo mese, di aiutare i cittadini a capire quali reali intenzioni si nascondono tra le pieghe di questa sciagurata riforma, il “non detto” che si nasconde in questa pervicace volontà di modificare 7 articoli della nostra bella Costituzione. Andrea Cardone, ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Firenze e Davide De Grazia, magistrato del Tar Toscana hanno svolto le relazioni iniziali.
Hanno avviato l’incontro ribadendo che la separazione delle carriere dei magistrati non è il vero cuore della riforma, perché questa esiste già e, per il numero esiguo di magistrati che vi ricorrono, essa è assolutamente ininfluente.
Il vero cuore della riforma è costituito: dallo smembramento dell’unico Consiglio superiore della magistratura, che viene suddiviso in due Consigli, uno per i giudicanti e uno per i PM, dalla creazione dell’Alta Corte disciplinare e dalla designazione per sorteggio dei componenti dei nuovi organi. Tutto ciò, ha detto il prof. Cardone, mette a rischio il principio costituzionale dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati.
L’assurdo metodo del sorteggio poi, come hanno detto entrambi i relatori, mortifica non poco la professionalità dei magistrati e non tiene conto delle effettive inclinazioni personali a occuparsi dell’autogoverno. Senza dire dell’asimmetria costituita dalla previsione di un sorteggio secco per i membri “togati” e temperato per i membri “laici”, che saranno estratti a sorte da un elenco predisposto dalle forze politiche presenti nel Parlamento con una maggioranza che, ai sensi dell’art. 64 della Costituzione, non potrà che essere quella semplice.
Recentemente al ministro Nordio è stata posta la domanda se, per questi profili, la riforma non presenta elementi di incostituzionalità.
Il ministro ha risposto che questa è una stupidaggine perchè, a suo dire, una legge di riforma costituzionale non può essere incostituzionale. Il dott. De Grazia ha osservato che anche una revisione costituzionale è soggetta al limite dei principi supremi dell’ordinamento, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1146 del 1988, che ha chiarito che il limite alla revisione costituzionale posto dall’art. 139 della Carta, costituito dalla forma repubblicana, comprende anche l’intangibilità di alcuni principi come quello della separazione dei poteri che comporta, tra le altre cose, l’effettiva indipendenza della magistratura.
Entrambi hanno convenuto che questa legge di riforma non riguarda l’accelerazione dei processi penali e civili, non riguarda la giustizia come servizio da rendere ai cittadini, non sana i pochi e inevitabili errori dei giudici, ma serve solo alla politica e al potere esecutivo per condizionare la magistratura e colpire la sua autonomia e la sua indipendenza.
Anzi, mentre l’attuale unicità del CSM è il segno dell’aspirazione ad una “comune cultura della giurisdizione” del giudice e del PM, entrambi impegnati nella ricerca della verità (anche il PM, che ha per legge il dovere di cercare e valorizzare anche le prove a discarico dell’imputato), la scissione dell’organo in due Consigli superiori, uno per i giudici e uno per i PM, allontanerà questi ultimi dalla cultura della giurisdizione e li trasformerà in veri e propri avvocati dell’accusa, interessati ad ottenere la condanna, più che a costituire una garanzia per il cittadino nella ricerca della verità storica dei fatti.

Articolo 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

La Sentenza n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale è fondamentale per aver sancito che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono soggette al sindacato di legittimità, qualora contrastino con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Essa stabilisce limiti taciti alla revisione costituzionale, proteggendo il nucleo essenziale della Costituzione.

Tali principi supremi sono stati di volta in volta individuati dalla Corte Costituzionale nel principio di uguaglianza dei cittadini, nella sovranità popolare, nell’unità della Repubblica, nel diritto alla tutela giurisdizionale, nella separazione dei poteri, e nel relativo corollario dell’Autonomia e dell’indipendenza della Magistratura, nella soggezione dei Magistrati solo alle leggi e non si legislatori (potere legislativo) etc.


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