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11 novembre 2025

News

SANITA': l’accordo tra Calabria e Emilia Romagna contro la mobilità passiva. TESTO INTEGRALE


ACCORDO BILATERALE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E REGIONE CALABRIA PER IL GOVERNO DELLA MOBILITA’ SANITARIA E DELLE CORRELATE RISORSE FINANZIARIE

ANNI 2025 – 2027

(Ai sensi dell’art. 1, c. 320, della legge n. 207/2024)

 

VISTI, inter alia:

  • L’art. 8-sexies, c. 8, del D.lgs. n. 502/1992, stando al quale “Il Ministro della Sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in Regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale”;
  • L’ Accordo Stato – Regioni del 22/11/2001 sui “Livelli essenziali di assistenza sanitaria”, che al punto 10 prevede che: “Laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all’interno dei livelli essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l’addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve avvenire sulla base di:
  • un accordo quadro interregionale che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità;
  • eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate”.
  • L’ Articolo 19 del Patto per la Salute 2010–2012, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 (Rep. N. 243/CSR), il quale prevede che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica le Regioni individuino adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:
  • evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale;
  • favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale;
  • individuare meccanismi di controllo tesi a prevenire l’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema, attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda;
  • L’art. 1, c. 576, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale – modificando l’art. 15, c. 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) – prevede che le Regioni stipulino accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale, ai sensi dell’art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012 soprarichiamato;
  • L’art. 1, c. 574, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede che a decorrere dall’anno 2016 al fine di valorizzare il ruolo dell’alta specialità all’interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all’articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all’articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dall’art. 15, c. 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). Al  fine  di garantire,  in  ogni  caso,  l’invarianza  dell’effetto   finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le  regioni  e  le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre  le  prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime  ambulatoriale, di pronto soccorso, in  ricovero  ordinario  e  in  riabilitazione  e lungodegenza, acquistate  dagli  erogatori  privati  accreditati,  in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché’ gli  obiettivi  previsti  dall’articolo 9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,     78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125;
  • La Scheda n. 4 “Mobilità sanitaria” del Patto per la Salute 2019-2021, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2019 (Rep. N. 209/CSR);
  • L’art. 1 c. 492 della L. n. 178 del 30 dicembre 2020, come modificato dall’ art. 1. Comma 321 della L. 207/2024, il quale stabilisce che, a decorrere dal 2022, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale la cui verifica è effettuata nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.
  • L’art. 1, c. 319 e 320 della L. n. 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono che è fatto obbligo a ciascuna regione e a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni e province autonome con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.
  • L’art. 1 c. 321 della L. 207/2024 che estende l’obbligatorietà della sottoscrizione degli accordi bilaterali per l’accesso al finanziamento integrativo anche alle regioni non confinanti

Premesso che:

  • è stato proposto da parte del Ministero della salute il modello da utilizzare per la sottoscrizione degli Accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria (articolo 1, comma 320 legge 207/2024) per gli anni 2026-2028;
  • tale Modello prevede contenuti minimi vincolanti, ferma restando la facoltà da parte delle Regioni/PA di aggiungere specifiche sulla base delle esigenze/fenomeni riscontrati nei propri territori;
  • che, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e PP.AA., il termine “vincolante” sia riferito alla tipologia di contenuto e non alla specifica declinazione proposta del medesimo nel modello, che potrebbe non corrispondere alle specificità delle relazioni fra le due regioni contraenti e rischierebbe di impedire la sottoscrizione di un accordo valido, con questo violando le norme succitate;
  • i medesimi contenuti dell’Accordo dovranno essere applicati negli accordi/contratti di budget ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. che le Regioni stipulano con i propri erogatori accreditati;
  • il Ministero della salute si impegna a definire: le prestazioni di assistenza ospedaliera di “alta specialità” ed i relativi criteri di appropriatezza, come previsto dall’art. 1, comma 574 della legge n. 208/15, che ne ha disposto la definizione con accordo in CSR; le prestazioni di “bassa complessità” come previsto dall’art. 1, comma 320 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025); avviare una revisione/aggiornamento del DM 10/12/2009, in accordo con le regioni/PA. Nelle more della definizione delle prestazioni di alta specialità di cui al punto precedente si prendono a riferimento i DRG di alta complessità così come classificati in base all’Accordo di compensazione della mobilità interregionale e sulla base delle regole tecniche di applicazione previste dall’Accordo di compensazione della mobilità interregionale
  • Il Ministero della salute e le Regioni/PA si impegnano a condividere un format per il “Regolamento dei Controlli su mobilità” di cui all’articolo 5, comma 3 del Modello di accordo, al fine di disporre di criteri univoci tra le regioni;
  • Le Regioni, ai sensi della normativa vigente, si impegnano a verificare che non siano applicate differenziazioni tra liste di attesa, per i ricoveri e per le prestazioni ambulatoriali, tra assistiti residenti e non residenti e ad inserire tale previsione negli accordi/contratti di budget ex articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. che le stesse stipulano con i propri erogatori accreditati
  • i meccanismi di regressione tariffaria e le altre limitazioni economiche previste nell’Accordo sono correlati all’attuazione dei Piani di miglioramento della mobilità e, pertanto, possono essere rivalutati a seguito del monitoraggio effettuato sugli effetti prodotti dagli Accordi stipulati, attesa la facoltà da parte delle regioni/PA di aggiornare i contenuti dell’Accordo al termine di ogni annualità. L’obiettivo principale degli Accordi di mobilità, infatti, è il miglioramento della accessibilità ai servizi e del livello di autosufficienza dell’offerta nella regione di residenza del paziente. La sottoscrizione degli Accordi di mobilità rappresenta solo una delle azioni, peraltro prevista nei Piani di miglioramento della mobilità, volte a ridurre la mobilità cd. “evitabile”;

Il presente accordo viene sottoscritto fra due regioni con caratteristiche molto diverse in termini di dimensioni e caratteristiche del sistema sanitario: in particolare su Regione Calabria ha impattato in modo rilevante la condizione di regione commissariata, con una riduzione del 24% degli addetti, tetti vincolanti su tutti i fattori produttivi. Solo dal 2022 la tendenza si è invertita, e la necessità di meglio governare, in accordo con le regioni verso le quali tradizionalmente si muovono i suoi cittadini, è legata anche alle incrementate capacità del sistema calabrese di rispondere ai fabbisogni dei suoi cittadini. Le due regioni condividono altresì di agire nello spirito di tutelare le attività di riferimento ed effettiva alta specialità, considerandole un elemento di tutela e garanzia per i pazienti affetti dai quadri più complessi da affrontare;

Nello specifico

 

 

LA PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO

 

ART. 1

DURATA, RECESSO E RINNOVO DELL’ACCORDO

  1. Il presente Accordo ricomprende l’arco temporale 1° novembre 2025 – 31 dicembre 2027. Si specifica che il presente Accordo non è soggetto a tacito rinnovo. È fatta salva la facoltà delle regioni di aggiornarne i contenuti al termine di ogni annualità, anche su istanza di una delle parti.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Le premesse sono approvate dalle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
  2. L’ambito oggettivo di applicazione del presente Accordo è dato da tutte le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, erogate a carico del SSN dalle strutture pubbliche e private accreditate dei rispettivi Servizi sanitari regionali ai cittadini residenti nelle due regioni stipulanti.
  3. I tetti economici sono annuali e specifici per livello assistenziale (assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale). All’interno dei livelli possono essere individuati tetti economici per specifiche branche che le regioni/PA contraenti ritengono necessario regolare in ragione di particolari flussi di mobilità. Possono essere trasferiti importi economici da un livello all’altro solo in relazione a spostamenti di attività da ricovero ospedaliero ad attività ambulatoriale per effetto di normativa nazionale o indicazioni regionali, purché coerenti con le norme nazionali o comunque concordati fra le due regioni.
  4. Le regioni si impegnano ad informare le proprie strutture e le strutture private accreditate che insistono sul loro territorio dei contenuti del presente accordo. Si impegnano inoltre a non autorizzare i propri professionisti a svolgere attività libero-professionale intramoenia allargata o extramoenia nella regione controparte e a richiedere alle strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio di comunicare lo svolgimento di attività ambulatoriali o in regime di ricovero da parte di loro professionisti, compresi i liberi professionisti, nella regione controparte.
  5. Le regioni si impegnano a prevedere vincoli idonei, verso i produttori pubblici e privati accreditati, alla programmazione della distribuzione nell’anno delle attività oggetto del presente accordo, in modo da contrastare fenomeni di interruzione delle attività stesse.
  6. Le regioni si impegnano altresì a vigilare affinché la gestione dell’accesso alle prestazioni, segnatamente rispetto alle liste di attesa, la gestione risponda alle indicazioni nazionali per tutti gli utenti;
  7. Relativamente alle attività di ricovero ospedaliero si concorda quanto segue:

 

  1. La produzione relativa ai ricoveri riferibili ai DRG di Alta complessità (come classificati in base all’Accordo di compensazione della mobilità interregionale e sulla base delle regole tecniche di applicazione previste dall’Accordo di compensazione della mobilità interregionale) ad eccezione dei DRG 471, 491, 496, 497, 498, 519, 520, 544, 545 e 546 viene così riconosciuta:
  • Al 100% qualora resa da strutture pubbliche.
  • per le strutture private, considerata la necessità per entrambe Regioni di garantire il rispetto dell’articolo 15, comma 14, del richiamato decreto-legge n. 95/2012 e successivi aggiornamenti e all’art. 1, comma 574 della legge 208/2015,  e pertanto ad un incremento dei ricoveri attribuiti a DRG di alta complessità oltre il tetto complessivo di cui al punto b dovrà corrispondere un decremento dei ricoveri attribuiti a DRG di non alta complessità, erogati presso le strutture private della regione controparte.

 

  1. Tutta la restante attività ospedaliera, compresa la riabilitazione intensiva ed estensiva e i DRG 471, 491, 496, 497, 498, 519, 520, 544, 545 e 546, è vincolata al rispetto del tetto economico massimo annuale, comprensivo delle attività di alta specialità per le strutture private, corrispondente a:

per la Regione Calabria:

– Complessivi € 400.000,00 per i ricoveri in strutture pubbliche;

– Complessivi € 350.000,00 per i ricoveri in strutture private;

per la Regione Emilia-Romagna:

– Complessivi € 11.500.000,00 per i ricoveri in strutture pubbliche;

– Complessivi € 9.100.000,00 per i ricoveri in strutture private.

Tenuto conto dell’esiguità del tetto previsto per le strutture pubbliche calabresi, che non permette di mettere in atto strategie compensatorie rispetto ad andamenti anche di lieve sforamento e di come la quasi totalità delle attività si origina a partire da accessi di PS, si concorda di prevedere che un meccanismo di analisi nel caso di sforamenti legati ad un incremento dei ricoveri da PS, volto a prevederne l’eventuale riconoscimento.

  1. Relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale, si concorda quanto segue:
  2. nessun tetto per prestazioni che rientrano nell’attività oncologica di chemioterapia e radioterapia, così come per la branca della medicina nucleare e della dialisi. Con riferimento a queste attività la produzione sarà riconosciuta fermo restando il rispetto del DL 95/2012. Ciò significa che andrà valutato l’andamento dei volumi al fine di valutare diversi orientamenti in materia di tetti e, relativamente ai volumi storici 2023 in regime ambulatoriale ed in regime di ricovero, ordinario e diurno, eventuali trasferimenti dal ricovero all’ambulatoriale prevederanno una uguale riduzione del tetto per le attività di ricovero.
  3. L’attività è vincolata al rispetto del tetto economico massimo annuale corrispondente a:

per la Regione Calabria:

  • Complessivi € 53.500 al lordo del ticket per le prestazioni erogate in strutture pubbliche
  • Complessivi € 26.300,00 al lordo del ticket per le prestazioni erogate in strutture private

per la Regione Emilia-Romagna:

  • Complessivi € 2.601.200,00 al lordo del ticket per le prestazioni erogate in strutture pubbliche
  • Complessivi € 216.100,00 al lordo del ticket per le prestazioni erogate in strutture private

Tenuto conto dell’estrema esiguità del tetto per le strutture pubbliche di regione Calabria, che non permette la messa in atto di politiche compensatorie, si ritiene che eventuali sforamenti legati ad accessi di PS che incrementino rispetto al dato storico possano essere analizzati ai fini di prevedere un eventuale riconoscimento.

I tetti massimi di spesa indicati nel presente accordo sono annuali. Per l’attività relativa al periodo 1° novembre 2025 – 31 dicembre 2025 il tetto massimo di spesa è pari a 1/6 del tetto indicato.

Non sono incluse nel presente accordo prestazioni extra-LEA, che pertanto non possono essere remunerate dalla regione debitrice se erogate in mobilità.

Durante la vigenza del presente Accordo, su richiesta anche di una sola parte, i tetti economici possono essere rideterminati, mediante specifico addendum all’Accordo stesso.

Le parti concordano di prevedere eventuali regolamentazioni specifiche per le prestazioni definite “non a tetto” a seguito di eventuali fenomeni opportunistici osservati nei propri territori.

ART. 3

TARIFFE

  1. Le attività oggetto del presente Accordo sono valorizzate secondo le tariffe nazionali. Ove integrate, per le prestazioni di assistenza ospedaliera sono utilizzate le ulteriori valorizzazioni previste dall’ “Accordo per la compensazione della mobilità interregionale – regole tecniche” tempo per tempo vigente e tali ulteriori valorizzazioni sono evidenziate in allegato al presente Accordo.

Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, si applicano le tariffe del DM 25 novembre 2024. I codici delle prestazioni oggetto di scambio in mobilità e oggetto del presente Accordo sono quelli afferenti ai nomenclatori nazionali.

 

  1. Le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale tengono conto, per i privati accreditati, di quanto previsto dall’articolo 15, comma 17, del decreto-legge, n. 95/2012, come integrato da ultimo dall’articolo 1, comma 322, della legge n. 207/2024 e del comma 574, lett.b, della Legge n.208/2015.

 

ART. 4

RISPETTO DEL TETTO ECONOMICO

  1. Le Regioni concordano che i tetti economici stabiliti nell’articolo 2 rappresentano il limite massimo riconoscibile nel presente accordo. Il presente accordo garantisce il rispetto dei livelli massimi di finanziamento dei privati accreditati di cui al decreto-legislativo n. 502/1992 e il rispetto dell’articolo 15, comma 14, del richiamato decreto-legge n. 95/2012 e successivi aggiornamenti.

 

  1. Fermo restando il rispetto del tetto di spesa previsto dall’articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012 e s.m., in caso di superamento dei tetti economici previsti dal presente Accordo per l’anno di riferimento per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, al netto delle prestazioni di alta specialità (alta complessità), così come indicate all’art.2, erogate da soggetti pubblici e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che rientrano nella branca della medicina nucleare e la dialisi, e l’attività oncologica di chemioterapia e radioterapia, si stabilisce l’applicazione del seguente meccanismo di regressione tariffaria: in caso di sforamento del tetto concordato, tutta la produzione eccedente viene abbattuta in modo da far rientrare il complesso della produzione nel tetto complessivo, ad eccezione dell’attività di alta specialità erogata da strutture pubbliche che non è sottoposta a tetto, e a quella di alta specialità erogata da strutture private accreditate che non viene abbattuta, con ciò comportando proporzionali maggiori abbattimenti della restante attività di non alta specialità erogata dalle medesime strutture.

 

ART. 5

CONTROLLI DI QUALITÀ E APPROPRIATEZZA

  1. Il presente Accordo tratta delle seguenti tipologie di controllo:

– controlli automatici sull’attività di ricovero per acuti (es. ricoveri ripetuti);

– controlli analitici (esterni) sull’attività di ricovero;

– controlli sull’attività ambulatoriale.

 

  1. Ciascuna Regione garantisce, a norma di legge, un accurato monitoraggio della qualità e della appropriatezza delle prestazioni erogate sul proprio territorio, e i controlli sulla produzione sono effettuati applicando la disciplina vigente in materia nel territorio ove le prestazioni sono rese, integrata dalle disposizioni di seguito riportate.

 

Commissione dei controlli su mobilità e Regolamento dei Controlli su mobilità

  1. Al fine di condurre attività di controllo di qualità e appropriatezza sulle prestazioni in mobilità oggetto del presente Accordo, e ferma restando la disciplina sui controlli che ciascuna Regione applica agli erogatori del proprio territorio, è istituita una Commissione paritetica composta da personale sanitario ed amministrativo, i cui componenti sono nominati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Nel caso di posizioni non concordate si provvederà ad insediare un membro aggiuntivo in qualità di Presidente richiedendone il nominativo ad Agenas.
  2. La Commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale e ciascun componente si avvale del supporto operativo delle strutture tecniche e degli staff dell’istituzione di appartenenza, con particolare riguardo, per le Regioni, alle strutture già deputate all’effettuazione dei controlli. Le attività sono svolte nell’ambito delle risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, e comunque senza oneri aggiuntivi per la finanzia pubblica.
  3. Le Regioni contraenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Accordo, a non impugnare gli esiti scaturenti dagli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui al presente articolo.

 

Controlli sui ricoveri ospedalieri

  1. Tutta la casistica di ricovero per acuti in mobilità è oggetto di controllo automatico; la relativa metodologia è definita nell’ambito del Regolamento dei Controlli su mobilità di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui al Patto per la Salute 2010-2012.
  2. I controlli analitici sui ricoveri dovranno avvenire con le modalità di campionamento utili a verificare sia con campionamento mirato che con campionamento casuale, gli eventi d’interesse della Commissione. Tali controlli concorrono al raggiungimento della soglia minima, prevista dalla normativa nazionale vigente, delle cartelle cliniche da controllare, per la regione in mobilità attiva in cui insistono gli erogatori.
  3. In caso di fenomeni di incongruità o inappropriatezza quali-quantitativamente rilevanti individuati dalle regioni stipulanti, i controlli, possono essere estesi fino al 100% della produzione corrispondente.

Controlli sull’attività di specialistica ambulatoriale

  1. La Commissione definisce la metodologia per i controlli sulla casistica ambulatoriale, avendo a riferimento, in primo luogo, le indicazioni di erogabilità ed appropriatezza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i., o ulteriori strumenti di analisi sviluppati a livello regionale e la completezza della dovuta documentazione (es. assenza di prescrizione, assenza del quesito diagnostico).

Esiti dei controlli

  1. Gli esiti dei controlli sono stabiliti dalla Commissione paritetica, fermo restando che:
  • le prestazioni di ricovero ordinario per acuti erogate in maniera non appropriata vengono riclassificate e remunerate con le tariffe nazionali vigenti dei ricoveri diurni se associati a un DRG chirurgico, oppure con la tariffa nazionale vigente pari a un solo accesso del corrispondente day hospital se associato a un DRG medico o non classificato;
  • le prestazioni di DH o DS erogabili in regime ambulatoriale verranno valorizzate con le corrispondenti tariffe di specialistica ambulatoriale;
  • per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è prevista l’esclusione totale dal diritto della remunerazione in caso di prestazioni mancanti della dovuta documentazione o non corrispondenti alle condizioni di erogabilità o appropriatezza;
  • la differente valorizzazione scaturita dall’esito degli accertamenti, sia su base automatica che analitica, incide direttamente sul valore globale dello scambio economico tra le Regioni stipulanti e porta ad un abbassamento del tetto di riferimento.

 

 

ART. 6

MODALITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO

  1. Al fine di consentire il monitoraggio dell’accordo, le parti si impegnano a scambiarsi i dati di attività relativi ai ricoveri ospedalieri e alla specialistica ambulatoriale – come da flusso di mobilità secondo il tracciato definito dall’Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – comprensivo di importo. Tali risultanze sono trasmesse anche al Comitato LEA ai fini del monitoraggio del correlato adempimento.

 

  1. Le scadenze di trasmissione sono le seguenti:
  • I invio – 3 mesi di attività – entro il 31 maggio;
  • II invio – 6 mesi di attività – entro il 30 settembre;
  • III invio – 9 mesi di attività – entro il 30 novembre;
  • IV invio – 12 mesi di attività – entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento delle prestazioni.

 

  1. Resta inteso che continuano ad essere valide le scadenze per l’invio dei dati di mobilità secondo le regole previste dall’Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria.
  2. I tecnici delle due Regioni firmatarie del presente accordo si incontrano, con cadenza trimestrale per valutare l’andamento della produzione.
  3. Entro il 15 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento è definita la chiusura dell’anno di competenza e, pertanto, sono certificati i volumi economici da porre in mobilità, comprensivo degli effetti del presente accordo, delle contestazioni accettate e degli eventuali storni per le attività di controllo dell’appropriatezza.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

  1. In via principale, qualsiasi controversia, relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo o connessa allo stesso, viene risolta bonariamente tra le parti. In caso contrario si adirà il foro competente.
  2. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio alla normativa di settore e alle norme del codice civile.
  3. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Accordo possono essere inserite previo accordo scritto tra le parti.

 

Per la Regione Emilia-Romagna                                                                                Per la Regione Calabria

Il Presidente                                                                                                                                Il Presidente

____________________________                                                                                   ___________________________

accordo-sanita-allegato1762763891-1 (Fonte https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=133233)


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