Ti scappa la pipì e non hai i soldi per il caffè? Ecco come fare
10 luglio 2024

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Ti scappa la pipì e non hai i soldi per il caffè? Ecco come fare


E’ possibile usufruire del bagno di un locale senza consumare? La risposta breve è no: di norma il bagno nei locali pubblici è riservato a chi consuma nel locale stesso e quindi ne diventa cliente. Ma anche se questa risposta potrebbe risultare scontata per molte persone, la questione è stata oggetto di diversi dibattiti. A fare il punto è l’Unione nazionale consumatori.

Bagno di un locale non è pubblico

Un locale pubblico non è un bagno pubblico: a chiarirlo la sentenza del Tar Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la delibera del Consiglio comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno ‘a chiunque ne facesse richiesta’. La sentenza del Tar Toscana afferma che ‘l’eccessiva gravosità economica’ dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost.

La prova di questa gravosità, indica la sentenza, “si coglie agevolmente nel fatto che l’erogazione dello stesso servizio da parte del Comune (tramite la predisposizione di bagni pubblici) è onerosa e non gratuita” e che quindi “il Comune di Firenze pretende di imporre ai privati di rendere a titolo gratuito una prestazione che, allorché venga resa dal Comune medesimo, è, invece, a titolo oneroso”. Il diritto di usufruire dei servizi igienici dei locali pubblici è quindi riservato a chi consuma, mentre i bagni pubblici sono a disposizione di tutti e prevedono una tariffa fissa per essere utilizzati.

I locali pubblici sono obbligati ad avere un bagno a norma e funzionante e questo riguarda tutti gli esercizi con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, pub, enoteche e simili. Non è invece obbligatorio nei locali in cui è previsto solo l’asporto o dove il consumo è immediato, come pizzerie d’asporto, rosticcerie o gelaterie. Il fatto che i locali pubblici debbano avere un bagno, però, non significa che chiunque abbia diritto a usufruirne.

La normativa di riferimento è il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, che nell’art. 137 indica che “il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo”. Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno. I locali commerciali tuttavia non possono imporre una tariffa fissa per utilizzare il bagno, poiché non è possibile chiedere un corrispettivo per un servizio che non è l’oggetto della propria attività.

Il proprietario del locale può impedire l’uso della toilette al cliente?

Chi gestisce un locale può impedire l’uso del bagno a un cliente? Secondo il Tulps questo è possibile solo in caso ci sia un ‘giustificato motivo’. Ma poiché per legge chi detiene un pubblico esercizio ha l’obbligo di avere sempre un bagno a norma e funzionante, gli unici possibili giustificati motivi sono l’inagibilità temporanea o il fatto che il bagno sia occupato, sempre temporaneamente, da un’altra persona.

Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica. Nel caso in cui effettivamente il bagno risultasse non esistente o non a norma e/o funzionante, chi possiede l’esercizio di somministrazione dovrà pagare una multa.

Le norme citate finora hanno validità se non esistono singoli regolamenti comunali che stabiliscono come devono comportarsi gli esercenti. Ad esempio il Comune di Parma, con il Regolamento per la Convivenza approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 37 del 27/05/2014, obbliga i gestori ad “assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico)” e a impegnarsi “a comunicare all’interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici”.

Tuttavia, salvo diversa indicazione del singolo regolamento comunale, i bagni dei locali pubblici sono riservati ai clienti.


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