Importante arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di bollo auto. Per la sezione Tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza n. 20503 del 29 agosto 2017, la tanto odiata tassa automobilistica, si prescrive in tre anni anche quando il contribuente non ha impugnato la cartella di pagamento.
Per i giudici di legittimità, l’inattività del contribuente non determina la prescrizione ordinaria decennale, ma permane quello breve di tre anni.
Nella vicenda pervenuta all’attenzione dei Giudici di Piazza Caovur, avente a oggetto la riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del decreto legge n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del decreto legge n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/1986, la decisione della Commissione tributaria regionale – impugnata da Equitalia – è conforme al principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, «la decisione in commento chiarisce definitivamente una vicenda, quale quella da noi ritenuta sempre infondata dell’allungamento della prescrizione dopo la notifica della cartella esattoriale, da tempo oggetto di controversie tra agenti della riscossione e contribuenti e ci consentirà di avere più forza persuasiva nei confronti delle corti territoriali nei numerosi ricorsi in materia che abbiamo avviato sul territorio nazionale».