occhiuto-cittadella
12 gennaio 2022

News

COVID CALABRIA. Ordinanza n. 5 del 10 gennaio 2022: disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza


Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARS-CoV-2: disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati.

Disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza

Come noto l’art. 2 comma 1 del Decreto-legge n. 229/2021 ha introdotto la possibilità della cessazione della “quarantena” conseguentemente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, effettuato dai centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, è stato sancito che la trasmissione, con modalità anche elettroniche, del referto con esito negativo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Sulla base della normativa attualmente vigente, in Regione Calabria, sono abilitati ad eseguire il test antigenico rapido per la rilevazione del SARS-CoV-2:

1. i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali (e le strutture AASSPP a ciò designate)

2. i Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

3. i laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati e/o autorizzati con il Servizio Sanitario Regionale, a prescindere dalla configurazione funzionale in termini di settori specializzati

4. le farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.

Gli erogatori soprariportati devono garantire che l’esecuzione del test avvenga secondo percorsi predefiniti e nel rispetto delle misure di prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nel setting operativo.

Con il presente provvedimento si stabilisce che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico positivo eseguito dagli erogatori pubblici e privati all’uopo abilitati, anche eventualmente eseguito a domicilio, non necessiti di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 e per la conseguente disposizione di isolamento.

Resta ferma la possibilità, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, di procedere alla conferma sulla base della valutazione clinica ed epidemiologica del caso.

Per tutti gli erogatori, è poi applicabile quanto fissato con l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15/2021, rimodulato come segue:

a) in presenza di soggetto positivo a tale tipologia di test, deve essere immediatamente contattato il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente;

b) la comunicazione deve includere la tipologia di test antigenico rapido utilizzato, i requisiti di performance, di sensibilità e di specificità;

c) il soggetto risultato positivo deve essere invitato a rimanere in isolamento domiciliare, in attesa dei provvedimenti formali dell’Azienda Sanitaria Provinciale, prendendo contatto anche con il proprio MMG-PLS, in caso di sopraggiunta sintomatologia;

d) deve essere garantita l’acquisizione preliminare del consenso informato da parte dei soggetti cui viene effettuato il test, inerente l’utilizzo dei dati personali ai fini di sanità pubblica; le informazioni includono lo stato vaccinale o le informazioni circa la pregressa guarigione del soggetto che effettua il test;

e) deve essere comunicato giornalmente al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente anche il numero totale dei test eseguiti ed il totale dei test risultati positivi, secondo il flusso informativo specificamente definito, da computarsi nei dati complessivi giornalieri di monitoraggio;

f) deve essere favorito e, con celerità avviato, a cura dell’Autorità Competente, il rintracciamento dei contatti, per eventuali ulteriori provvedimenti.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 5 del 11 Gennaio 2022

Acquisita la comunicazione di positività al SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione predispone gli atti consequenziali per l’isolamento del soggetto, tenendo conto di quanto specificato nella circolare del Ministero della Salute n. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P.

Analogamente, ai soggetti asintomatici che si trovano in quarantena e/o che risultino asintomatici da almeno 3 giorni in isolamento domiciliare, nonché a quelli in auto sorveglianza, è consentito richiedere volontariamente e a proprio carico, l’esecuzione di un test antigenico rapido presso una struttura privata, alternativamente al test effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

A tali soggetti, nel provvedimento di isolamento/quarantena, deve essere specificato che decorso il numero minimo di giorni fissato e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito lasciare il proprio domicilio per recarsi presso l’erogatore privato più prossimo al luogo di isolamento/quarantena, per effettuare il test finalizzato alla valutazione del termine delle misure.

Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.).

L’erogatore della prestazione comunica l’esito al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente e all’interessato. L’esito negativo del test determina la cessazione del regime di quarantena/isolamento o di auto-sorveglianza e la fine dell’efficacia del provvedimento formale precedentemente emanato dalla competente Autorità.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni nazionali vigenti, le circolari del Ministero della Salute, i rapporti ISS-COVID-19 nonché le disposizioni fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

Le presenti disposizioni sono soggette ad aggiornamenti conseguenti l’entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali e/o per l’introduzione di procedure informatizzate regionali per la gestione dei flussi di comunicazione.


Leggi anche...



News
Roma, 86enne travolge in auto tavoli ristorante:...

Strage sfiorata stasera al quartiere Trieste di Roma, dove verso le 22 una donna di 86 anni ha...


News
Non solo Sinner, tra boati ed esultanza: come il...

Mentre Jannik Sinner accendeva il Foro Italico, a poche centinaia di metri di distanza la...


News
Sinner e il completo nero agli Internazionali:...

Jannik Sinner, per il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2025, ha scelto un outfit...


News
Sinner, “Si na’ pret” e Kyrgios...

Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con...