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31 dicembre 2021

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COVID: Decreto Legge n. 229 in vigore da oggi. Testo integrale


DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021

 
                               Art. 1 
 
             Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso delle  certificazioni  verdi  COVID-19,  di  cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),  del  decreto-legge
n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis,  comma
3, primo periodo, del decreto-legge n.  52  del  2021,  l'accesso  ai
seguenti servizi e attivita': 
    a) alberghi e  altre  strutture  recettive  di  cui  all'articolo
9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge  n.  52  del  2021,
nonche' ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli  stessi
anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; 
    b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis,
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021; 
    c) feste conseguenti alle cerimonie civili  o  religiose  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n.  52
del 2021. 
  2. A decorrere dal 10  gennaio  2022,  all'articolo  9-quater,  del
decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di  trasporto,  l'alinea  e'
sostituita dalla seguente: 
    «1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica
da COVID-19, e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma  2,
lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai
soggetti di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del
decreto-legge  n.  52  del  2021,  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di
trasporto e il loro utilizzo:». 
  3. A decorrere dal 10 gennaio 2022: 
    a)  all'articolo  9-bis,  comma  2-bis,  secondo   periodo,   del
decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di  ristorazione
all'interno di alberghi e  di  altre  strutture  ricettive  riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse; 
    b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26  novembre  2021,
n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno
di alberghi e di altre strutture ricettive  riservati  esclusivamente
ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1,  nel  medesimo  periodo  ivi
previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei  seguenti
servizi e attivita': 
    a) impianti  di  risalita  con  finalita'  turistico-commerciale,
anche se ubicati in comprensori sciistici; 
    b) servizi di ristorazione all'aperto; 
    c) piscine, centri natatori, sport  di  squadra  e  di  contatto,
centri benessere per le attivita' all'aperto; 
    d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita'
all'aperto. 
  5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1  dell'articolo
9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e' abrogata. 
  6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: 
    «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui
al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti  muniti  di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma
2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo  9-bis,
comma 3, primo periodo, e la  capienza  consentita  non  puo'  essere
superiore al 50 per cento all'aperto e al  35  per  cento  al  chiuso
rispetto a quella massima autorizzata.». 
Art.2

 Ulteriori disposizioni in materia di contenimento 
                    della diffusione del COVID-19 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al  comma
7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal  completamento  del
ciclo vaccinale primario o dalla guarigione  o  successivamente  alla
somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti
con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di  cui  al
primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo
alla  data  dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati
positivi al COVID-19, e di effettuare un  test  antigenico  rapido  o
molecolare per la rilevazione  dell'antigene  Sars-Cov-2  alla  prima
comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui  al
presente comma si applica anche alle persone sottoposte  alla  misura
della quarantena precauzionale alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
    7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite  le
modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri  stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La
cessazione  della  quarantena   di   cui   ai   commi   6   e   7   o
dell'auto-sorveglianza di  cui  al  comma  7-bis  consegue  all'esito
negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso  centri  privati  a
cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con  modalita'
anche elettroniche, al dipartimento di  prevenzione  territorialmente
competente del referto con esito negativo determina la cessazione del
regime di quarantena o di auto-sorveglianza.». 
Art. 3 
 
               Contenimento dei prezzi dei dispositivi 
                di protezione delle vie respiratorie 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, considerati i  prezzi  mediamente  praticati
alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con  il  Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle  stesse  farmacie  e  degli  altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo  2022
e senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  la  vendita  di
dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a
prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi  dei
dispositivi di protezione di cui al  primo  periodo  e  relaziona  al
Governo. 
Art. 4 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. La violazione delle  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2
dell'articolo  1  e  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  2  del
presente  decreto  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo   4   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione  delle  disposizioni
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2,  11,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,  continua  ad
essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n.
19 del 2020. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  I  titolari  o  i
gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, commi  1
e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1,
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti  a  verificare
che l'accesso ai servizi e alle attivita' avvenga nel rispetto  delle
disposizioni previste  dai  medesimi  articoli.  Le  verifiche  delle
certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono  effettuate
con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  10,  del
decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52.   Alle   violazioni   delle
disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attivita' di  cui
all'articolo 9-bis,  comma  1,  lettere  a-bis),  e)  e  g-bis),  del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2,  5  e
8, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,  si
applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa  accessoria  prevista
dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile
2021 n. 52. 
Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


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