Gli Stati membri, precisa Reynders, “sono competenti per l’adozione di misure di diritto di famiglia sostanziale, comprese quelle riguardanti il genere e il contenuto dei documenti e dei moduli standard nazionali relativi al genere”. Il diritto dell’Ue, invece, “disciplina le caratteristiche di sicurezza dei passaporti e delle carte d’identità, ma non limita il numero di campi che tali documenti devono comprendere. Pertanto gli Stati membri possono includere campi riguardanti i genitori del titolare”.
“Tuttavia, sulla base dell’acquis in materia di libera circolazione – prosegue Reynders – i termini utilizzati per riferirsi a ciascun genitore in un documento rilasciato in uno Stato membro non possono essere invocati da un altro Stato membro per rifiutare il rilascio di un passaporto o di una carta d’identità a un minore i cui genitori siano dello stesso sesso. Gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il diritto alla non discriminazione, esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Ue”.