Rilievi critici in ordine all’evidente inesistenza dei presupposti inerenti il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267
PREMESSA IN FATTO
Con deliberazione consiliare n. 34 del 15/04/26 il Comune di Lamezia Terme ha approvato il bilancio di previsione 26/28; con deliberazione consiliare n. 60 del 21/07/26 ha approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2025; con deliberazione consiliare n. 61 del medesimo 21/07/26, pubblicata il 27/07/26 e divenuta esecutiva il 06/08/26, ha deliberato l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL.
Assume anzitutto rilievo, ai fini che qui interessano, la circostanza che l’approvazione del rendiconto 2025 e la deliberazione di accesso alla procedura siano inspiegabilmente avvenute nella medesima seduta consiliare del 21/07/26 e da ciò si deduce che la valutazione di insufficienza degli strumenti ordinari è stata formulata nell’immediatezza dell’emersione del dato contabile, sulla base delle sole risultanze del rendiconto, e non all’esito di una verifica approfondita.
Nel merito, si rileva che il risultato di amministrazione al 31/12/25, quale esposto nel prospetto dimostrativo riportato nella Sezione Prima, punto 5.1.1, dello schema istruttorio, è positivo per euro 86.170.534,81.
Esso si compone, poi, di una parte accantonata di euro 107.684.663,25, di una parte vincolata di euro 27.285.170,39 e di una parte destinata agli investimenti di euro 1.278.151,36; la sola parte disponibile (lettera E) risulta, quindi, negativa per euro 50.077.450,19.
Nel triennio richiamato il risultato di amministrazione complessivo è stato costantemente positivo: euro 96.807.462,01 nel 2023, euro 106.377.255,11 nel
2024 ed euro 86.170.534,81 nel 2025.
All’interno della parte accantonata assumono rilievo preponderante due poste: il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, pari a euro 47.324.517,68, ed il Fondo Anticipazioni di Liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, pari a euro 34.954.473,90; le due poste, sommate, ammontano ad euro 82.278.991,58, pari a circa il 76% dell’intera parte accantonata.
Lo schema istruttorio quantifica in euro 16.269.558,85 l’effetto complessivo dei tre adeguamenti operati in sede di rendiconto 2025 in supina attuazione della deliberazione della Corte dei Conti n. 54/2026, consistenti nell’accantonamento del debito residuo per fornitura idropotabile (euro 7.083.073,55), nell’accantonamento del debito RSU verso la Regione Calabria (euro 4.596.409,54) e nell’adeguamento del fondo contenzioso, il cui maggiore accantonamento rilevante ai fini del risultato 2025 è stato incredibilmente pari ad euro 4.590.075,76.
Il medesimo documento riconosce, pertanto, espressamente il nesso causale tra tali adeguamenti ed il peggioramento della parte disponibile affermando che l’intervento sul fondo contenzioso “ha inciso sulla determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione” concorrendo, unitamente agli altri maggiori accantonamenti, “a rappresentare in maniera più prudenziale l’effettiva situazione finanziaria dell’Ente”; con riferimento agli accantonamenti per i debiti idropotabile e RSU, complessivamente pari a euro 11.679.483,09, lo schema ne individua la funzione nello “sterilizzare la relativa quota del risultato di amministrazione impedendone l’utilizzo per finalità diverse dall’estinzione delle obbligazioni sottostanti”.
Quanto alla composizione del disavanzo, la Sezione Prima, punto 5.3, dello schema istruttorio distingue: (i) il disavanzo da riaccertamento straordinario dei
residui all’ 01/01/15, il cui valore residuo da ripianare al 31/12/25 è pari a euro 26.049.534,30, essendo già oggetto di ripiano a quote annuali costanti di euro 1.371.028,12, e (ii) il disavanzo da ripianare nel Piano, pari a euro 24.027.915,89, al cui interno il maggior disavanzo effettivamente emerso in occasione del rendiconto 2025, derivante dallo spropositato ed ingiustificato aumento del fondo contenzioso e dall’accantonamento errato del debito idrico e rifiuti pur oggetto di espressa transazione ultratriennale intercorsa con la Regione Calabria e pienamente onorata, ammonta ad euro 8.020.547,04.
La massa passiva complessiva del Piano è quantificata, quindi, in euro 26.211.391,57, risultante dalla somma del predetto disavanzo di euro 24.027.915,89 e di un incremento della massa passiva di euro 2.183.475,68 composto esclusivamente da ingiustificati adeguamenti di fondi: fondo svalutazione del credito verso il Ministero della Giustizia (per euro 1.793.401,89 senza neanche considerare che il DPCM 10/03/2017, v. supplemento ordinario n.
25 G.U. 29/05/17 Serie Generale n. 123, riconosce comunque al Comune di Lamezia Terme la somma di euro 710.069,49 per tale finalità), passività potenziali da contenzioso tributario (euro 84.000,00) e adeguamento del fondo perdite delle società partecipate (euro 306.073,79).
Il rapporto tra la massa passiva così determinata e gli impegni del titolo I della spesa del rendiconto 2025, pari ad euro 50.547.469,06, è del 51,86%, da cui la durata decennale del Piano, con conclusione nell’esercizio 2035.
E’ di fondamentale importanza, però, verificare gli indicatori che la giurisprudenza contabile utilizza per accertare lo squilibrio strutturale degli enti per come specificati nella seguente tabella:
| Indicatore | Risultanza (Rendiconti 2023-2025) | Sezione |
| Equilibrio di parte corrente (O) | Positivo e crescente: euro 7.008.741,99; euro 7.101.008,37; euro 13.227.656,18 | Sez. I, 4.1 |
| Equilibrio di parte capitale (Z) | Positivo: euro 45.052.958,92; euro 45.661.126,33;
euro 57.437.374,34 |
Sez. I, 4.1 |
| Indicatore | Risultanza (Rendiconti 2023-2025) | Sezione |
| Equilibrio finale (W) | Positivo: euro 52.061.700,91; euro 52.762.134,70;
euro 70.665.030,52 |
Sez. I, 4.1 |
| Risultato della gestione di competenza | Avanzo in ogni esercizio: euro 46.459.340,02; euro 7.867.221,64; euro 24.913.817,71 | Sez. I, 6.1 |
| Anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL | Nessun ricorso: zero erogazioni, zero interessi passivi, zero giorni di utilizzo | Sez. I, 3.1-
3.2 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | Euro 33.074.318,00; euro 32.574.581,43; euro 31.805.251,00 | Sez. I, 3.2 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate | Pari a zero nel rendiconto 2025 | Sez. I,
5.1.1 |
| Tempi medi di pagamento dei fornitori | 20 giorni al 31 dicembre 2025 e 19 giorni al III trimestre 2026, con ritardo ponderato negativo (-10 e -11 giorni) |
Sez. II, 5 |
| Debiti fuori bilancio da ripianare | Integralmente coperti da accantonamenti già costituiti; nessun fabbisogno annuale residuo | Sez. II, 3.1.1 |
|
Debito residuo da mutui |
Da euro 64.271.862,75 (1° gennaio 2021) a euro 47.774.824,90 (31 dicembre 2025), senza nuovi prestiti | Sez. I, 11.2 |
| Incidenza interessi passivi su entrate correnti | Dal 5,82% al 4,52% al 3,30% | Sez. I, 11.1 |
| Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Dal 17,10% (2022) al 15,55% (2025); Ente in fascia di bassa incidenza |
Sez. I, 13 |
| Fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL | Nessun ricorso: «l’Ente non ricorre al fondo di rotazione» | Sez. II, 9.2 |
Si segnala, in particolare, che il limite dell’anticipazione di tesoreria concedibile ai sensi dell’art. 222 TUEL era pari a euro 13.805.079,02 (2024), euro 17.027.973,88 (2025) ed euro 14.862.040,00 (2026) e lo stesso non è stato mai utilizzato in
alcuna misura. Lo schema istruttorio afferma espressamente che l’Ente “non ha
registrato tensioni di liquidità o criticità nella gestione della liquidità tali da
determinare la necessità di ricorrere all’anticipazione di tesoreria” e che tale
circostanza “assume particolare rilievo ai fini della valutazione complessiva degli equilibri finanziari dell’Ente”, evidenziando “l’assenza di fabbisogni temporanei di liquidità” (Sezione prima, punto 3.2).
Quanto all’utilizzo di entrate a specifica destinazione ex art. 195 TUEL negli esercizi 2024 e 2025, lo schema istruttorio attesta che esso ha avuto “carattere
temporaneo” e che le relative disponibilità “sono state integralmente
ricostituite entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario”, senza
esposizioni residue; i prospetti analitici documentano la perfetta corrispondenza
tra utilizzo e reintegro, per euro 1.412.114,24 nel 2024 ed euro 10.558.458,19 nel 2025 (Sezione prima, punti 3.2 e 3.3).
Lo schema istruttorio afferma, poi, alla Sezione seconda, punto 3.1.1, che “i debiti
fuori bilancio risultano integralmente assistiti da specifici fondi e
accantonamenti già costituiti dall’Ente”, destinati a garantire “la piena
copertura delle passività, senza necessità di individuare ulteriori fonti di
finanziamento o di prevedere quote aggiuntive di copertura da imputare alle
singole annualità comprese nell’orizzonte temporale del PRFP”; il medesimo
paragrafo prosegue affermando che “alla data di predisposizione del Piano non
risultano, inoltre, ulteriori debiti fuori bilancio privi di copertura da
ricondurre alla massa passiva del riequilibrio, né nuove passività da
finanziare attraverso misure aggiuntive nell’ambito della relativa durata”, con
“conseguente assenza di ulteriori fabbisogni annuali da finanziare nell’ambito del cronoprogramma del Piano”.
Coerentemente, quindi, il prospetto di cui all’art. 194 TUEL riportato nella medesima Sezione seconda non reca alcun importo e la voce “Debiti Fuori Bilancio” del quadro riepilogativo delle misure (Sezione seconda, punto 10.1) risulta parimenti priva di valori.
Le attestazioni acquisite dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, TUEL recano dichiarazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio per i Settori Servizi al cittadino, Governo del Territorio, Servizi manutentivi, Servizi alla Persona, Tecnico, Vigilanza e Sicurezza urbana, Segreteria generale ed Economico-Finanziario; le sole posizioni residue, di importo marginale, sono quelle del Settore Avvocatura (euro 18.690,03) e del Settore
Patrimonio (euro 41.150,00 oltre euro 2.250,00), entrambe assistite da specifici stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028 (Sezione prima, punto 9.4).
Lo schema istruttorio attesta altresì che non sono state riscontrate spese aventi natura di debito fuori bilancio imputate agli stanziamenti correnti senza il riconoscimento consiliare previsto dall’art. 194 TUEL (Sezione prima, punto 9.5).
Tra la deliberazione di accesso alla procedura e la predisposizione dello schema istruttorio sono maturati, poi, i seguenti fatti, tutti documentati nel medesimo atto. Riduzione dell’esposizione da contenzioso: la ricognizione aggiornata al
15/10/26, predisposta dal Settore Avvocatura, determina un fabbisogno di
accantonamento di euro 6.144.867,93, a fronte di euro 8.553.757,36 al 31
dicembre 2025, con una riduzione di euro 2.408.889,43 pari al 28,2 per cento.
Incassi effettivi da definizione agevolata: alla data del 24/09/26 risultano 1.338 adesioni IMU per euro 4.722.997,59 e 1.456 adesioni TARI per euro 1.964.967,94, oltre alle adesioni relative a CUP (euro 189.702,64), pubblicità (euro 45.450,45) e violazioni del codice della strada (euro 21.598,45); alla data del 19 ottobre 2026 l’incassato relativo alla prima rata o al pagamento in unica soluzione è pari a euro 1.654.969,25, qualificato dallo schema istruttorio come “beneficio finanziario già realizzato” (Sezione seconda, Misura 1).
Risparmio strutturale sul fondo contenzioso: per effetto della nuova ricognizione, lo stanziamento dell’annualità 2028 è stato rideterminato da euro 410.000,00 a euro 200.000,00, con una minore esigenza di accantonamento di euro 210.000,00 pari al 51,22 per cento dello stanziamento originario; il beneficio è reiterato per ciascuna delle annualità successive nel quadro delle misure (Sezione seconda).
Evoluzione normativa in materia di Fondo anticipazioni di liquidità: l’art. 1, comma 645, della Legge 30/12/25 n. 199 ha istituito presso il M.E.F. un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero, del Ministero
dell’Interno e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con il compito di verificare le modalità con cui i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2025 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possano accedere alle misure previste dai commi da 638 a 643 della medesima legge.
Lo schema istruttorio dà conto dell’istituzione del tavolo e riconosce che un’eventuale applicazione delle misure al Comune “inciderebbe su una componente particolarmente significativa del risultato di amministrazione e potrebbe determinare effetti favorevoli sulla dimensione e sulla dinamica del disavanzo da recuperare”.
Con riferimento a quest’ultimo profilo si rileva sin d’ora che, sulla base dei dati del Rendiconto 2025, il Comune integra entrambe le soglie quantitative indicate dal comma 645: il fondo anticipazioni di liquidità, pari a euro 34.954.473,90, incide per circa il 70 per cento sul disavanzo complessivo di euro 50.077.450,19 e per circa il 61 per cento sulla somma delle spese correnti (euro 50.547.469,06) e delle spese per rimborso di prestiti (euro 6.686.737,73).
Nella relazione al Rendiconto 2025, richiamata nella Sezione prima, punto 5.3, dello schema istruttorio, si legge, poi, che “considerata l’entità del disavanzo aggiuntivo e gli esiti delle verifiche effettuate, l’Amministrazione ha rappresentato l’impossibilità di fronteggiare lo squilibrio finanziario mediante il solo ripiano ordinario ai sensi dell’art. 188 del TUEL, preannunciando la sottoposizione al Consiglio comunale delle misure ritenute necessarie”; il medesimo paragrafo aggiunge che l’esposizione del disavanzo ha determinato una parte disponibile negativa non ripianabile con i mezzi ordinari di cui al combinato disposto degli artt. 188 e 193 TUEL.
Tale dichiarazione, assolutamente non condivisibile, sarà poi oggetto di specifica trattazione.
VALUTAZIONI IN DIRITTO
Insussistenza del presupposto dello “squilibrio strutturale”: il disavanzo di
amministrazione non coincide con la condizione legittimante la procedura ex
art. 243-bis TUEL
L’art. 243-bis, comma 1, TUEL subordina l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale alla sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate; la norma individua dunque un presupposto composito, articolato in un elemento sostanziale (lo squilibrio strutturale, qualificato dalla sua attitudine causale al dissesto) e in un elemento di relazione (l’insufficienza dei rimedi ordinari).
Inutile dire anzitutto che è pacifico che la condizione dell’ente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ricorre in presenza di squilibri strutturali del bilancio idonei a provocare il dissesto finanziario e che si tratta di situazione molto più articolata della sussistenza di un mero disavanzo di amministrazione e ciò in quanto disavanzo e squilibrio strutturale non sono grandezze sovrapponibili e l’accertamento del primo non esonera dalla dimostrazione del secondo.
Lo squilibrio strutturale, in quanto nozione funzionale, si accerta sui flussi della gestione e non sugli aggregati statici del risultato di amministrazione; gli indici
che la giurisprudenza contabile valorizza quali sintomatici del detto
squilibrio strutturale sono: l’incapacità ricorrente della parte corrente di
coprire la spesa corrente, il ricorso reiterato e non ripianato all’anticipazione
di tesoreria, l’accumulo di debiti fuori bilancio privi di copertura, il ritardo
cronico nei pagamenti e le tensioni di cassa.
Nel caso del Comune di Lamezia Terme, come risulta dal prospetto riepilogativo riportato nella parte in fatto, tutti i predetti indici presentano segno favorevole: l’equilibrio di parte corrente è positivo in ciascuno dei tre
esercizi e pressoché raddoppiato nel 2025; l’equilibrio finale è positivo per
euro 70.665.030,52; la gestione di competenza chiude in avanzo in ciascun
esercizio; l’anticipazione di tesoreria non è stata attivata per un solo giorno;
il fondo di cassa supera stabilmente i 31 milioni di euro; non risultano
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate; i fornitori sono pagati in
anticipo rispetto alle scadenze contrattuali; il debito da mutui si riduce di
circa 16,5 milioni di euro in cinque esercizi in assenza di nuovo
indebitamento, con incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
scesa al 3,30 per cento.
Il quadro che ne risulta è, quindi, quello di un ente che, sul piano della gestione, mantiene gli equilibri richiesti dall’art. 162 TUEL e dall’art. 193 TUEL e che non manifesta alcuno dei sintomi tipici della crisi finanziaria avendo quale unico elemento di segno negativo la parte disponibile del risultato di amministrazione che sarà successivamente esaminato.
Natura meramente contabile e non strutturale del disavanzo: la funzione
sterilizzante degli accantonamenti e la necessità di non confondere la posta
prudenziale con il debito esigibile
Occorre anzitutto evidenziare e ribadire che la funzione dell’accantonamento è impeditiva e non costitutiva: esso sottrae alla disponibilità dell’ente risorse che non
possono essere impiegate, neutralizzando il rischio di inesigibilità dei crediti e di emersione di passività potenziali.
Contrariamente a quanto si legge e si dice, l’accantonamento riduce la capacità di spesa ma non genera un’obbligazione di pagamento e lo riconosce lo stesso schema istruttorio laddove qualifica gli accantonamenti per i debiti idropotabile e RSU come strumenti volti a “sterilizzare” la corrispondente quota del risultato di amministrazione (Sezione prima, punto 1.1).
Ne deriva la distinzione decisiva rispetto al debito certo, liquido ed esigibile,
e segnatamente rispetto al debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi
dell’art. 194 TUEL, che costituisce invece obbligazione giuridicamente
perfezionata e impone l’individuazione di una copertura finanziaria.
L’accantonamento è, al contrario, la rappresentazione prudenziale di una mera ipotetica eventualità, ponderata secondo coefficienti di rischio
Sul piano aritmetico, la conseguenza è che, a parità di risultato complessivo, ogni incremento della parte accantonata determina una corrispondente riduzione della parte disponibile ed è esattamente quanto accaduto nel rendiconto 2025: il risultato di amministrazione resta positivo per euro 86.170.534,81 e la parte disponibile è negativa per euro 50.077.450,19 soltanto perché la parte accantonata ammonta a euro 107.684.663,25, di cui ben euro 82.278.991,58 imputabili al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità.
Natura speciale delle componenti storiche del disavanzo: il riaccertamento
straordinario dei residui del 2015 ed il Fondo Anticipazioni di Liquidità
La parte disponibile negativa è composta, in misura largamente prevalente, da due componenti qualitativamente distinte dal disavanzo di gestione.
La prima è il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011.
Come riportato nella Sezione seconda, punto 2.3, dello schema istruttorio, l’operazione è stata effettuata, in applicazione doverosa della legge suddetta che aveva mutato decisive regole della contabilità pubblica, con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 06/08/15 ed ha comportato la cancellazione di residui attivi non correlati a obbligazioni giuridicamente perfezionate per euro 27.852.277,60 e di residui passivi della medesima natura per euro 30.677.473,48, oltre alla reimputazione di residui attivi per euro 63.877.583,07 e passivi per euro 30.087.623,30.
Il disavanzo straordinario derivatone, ricostruito con deliberazione consiliare n. 110 del 18/09/15 in euro 44.751.331,40, è stato posto a carico dei bilanci dell’Ente per euro 41.130.843,63, con previsione di ripiano in trenta annualità di euro 1.371.028,12 cadauna ed il valore residuo al 31/12/25 è di euro 26.049.534,30.
Tale componente non è l’esito di una gestione deficitaria ma unicamente l’effetto dell’emersione e della corretta rappresentazione di poste creditorie e debitorie pregresse nel passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 18/19, ha avuto cura di distinguere tale fattispecie rilevando che il mutamento del paradigma contabile introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 determinava la potenziale crescita dei disavanzi in ragione dei nuovi standard di prudenza e trasparenza e che il legislatore aveva consentito di scorporare dal piano di riequilibrio la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui, ripianandola secondo modalità speciali.
Il disavanzo da riaccertamento straordinario, che incide per ben euro 26.049.534,30, costituisce, pertanto, un onere ereditato e già incanalato in un autonomo percorso ordinario di assorbimento e non certo un indice di squilibrio attuale.
La seconda componente è il Fondo Anticipazioni di Liquidità, che sta annualmente progressivamente diminuendo e che oggi è pari a euro 34.954.473,90.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 39-ter del D.L. 30/12/19 n. 162, a distanza di anni dall’introduzione della misura, ha imposto agli enti locali di accantonare il Fondo Anticipazioni di Liquidità nel risultato di amministrazione per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni incassate e non ancora rimborsate. Il disavanzo da Fondo Anticipazioni di Liquidità è dunque, per costruzione normativa, la misura contabile della sterilizzazione di liquidità già ricevuta e già impiegata per il pagamento di debiti pregressi: non un debito nuovo ma il mero riflesso di un’obbligazione di cassa che si estingue per quote annuali mediante il rimborso dell’anticipazione.
Sommando le due componenti, e cioè euro 26.049.534,30 di disavanzo da riaccertamento straordinario ed euro 34.954.473,90 di Fondo Anticipazioni di Liquidità, si ottiene un importo (euro 61.004.008,20) superiore all’intera parte disponibile negativa di euro 50.077.450,19.
Il disavanzo invece riconducibile alla gestione recente si riduce, per differenza, al maggior disavanzo emerso al rendiconto 2025, pari a euro 8.020.547,04 e frutto, come più volte sottolineato, dell’abnorme ed ingiustificato aumento di oltre 5 milioni del Fondo Contenzioso ed all’errato inserimento del residuo debito idrico e rifiuti per oltre 11 milioni di euro e non certo da fattori di squilibrio strutturale.
Tale importo, tra l’altro, deve essere confrontato con la quota di disavanzo
che l’Ente ha dimostrato di saper effettivamente ripianare nel solo esercizio
2025, pari a euro 8.227.620,30 (Sezione prima, punto 6.2).
Il confronto è decisivo in quanto la capacità di ripiano dimostrata in via ordinaria nell’anno 2025 eccede il disavanzo nuovo da assorbire.
Sulla dichiarazione dell’Amministrazione circa l’impossibilità del ripiano
ordinario: natura di valutazione prognostica di parte e suo superamento in
fatto
Nella relazione al rendiconto 2025 l’Amministrazione ha rappresentato “l’impossibilità di fronteggiare lo squilibrio finanziario mediante il solo ripiano ordinario ai sensi dell’art. 188 del TUEL”: la detta dichiarazione, tuttavia, non è idonea a surrogare l’accertamento dei presupposti di legge.
In realtà, l’oggetto della dichiarazione va correttamente circoscritto in quanto essa non afferma che l’Ente non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni — circostanza, tra l’altro, incontestabilmente smentita dai tempi medi di
pagamento di 19-20 giorni, dal fondo di cassa superiore a 31 milioni di euro
e dall’assenza di azioni esecutive non regolarizzate — ma unicamente che le
quote di ripiano già iscritte in bilancio non erano sufficienti ad assorbire il maggior disavanzo nei termini temporali dell’art. 188 TUEL..
Si tratta, pertanto, di una questione di ritmo di ripiano e non di sostenibilità finanziaria nel mentre il presupposto dell’art. 243-bis TUEL è l’attitudine dello squilibrio a provocare il dissesto e non la mera necessità di diluire una quota di ripiano.
Tra l’altro, l’art. 243-bis, comma 1, TUEL configura la procedura come rimedio sussidiario, attivabile soltanto “qualora le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate” e la sussidiarietà è dunque elemento costitutivo della fattispecie e non criterio di mera opportunità.
D’altronde, il medesimo principio è enunciato con chiarezza dallo stesso schema istruttorio in apertura ove si legge che “la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto l’impossibilità per l’ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare copertura — credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o
irrazionale — alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL”.
Rispetto a tale presupposto, come enunciato dall’Ente medesimo, si rileva una radicale carenza nel caso concreto: la “situazione debitoria complessiva fuori
bilancio” è pari a zero: lo schema istruttorio attesta che i debiti fuori bilancio
sono “integralmente assistiti da specifici fondi e accantonamenti già costituiti”, che
non residuano passività prive di copertura da ricondurre alla massa passiva
e che non sussistono “ulteriori fabbisogni annuali da finanziare nell’ambito del cronoprogramma del Piano” (Sezione seconda, punto 3.1.1).
Viene così a mancare, in fatto, la componente debitoria che la stessa
premessa dell’atto individua come presupposto della procedura.
Si ribadisce che la massa passiva del Piano, pari a euro 26.211.391,57, non
contiene alcuna obbligazione scaduta e non pagata ma è composta
unicamente da disavanzo meramente contabile ed è quindi “massa passiva”
interamente contabile.
Un disavanzo di tale natura è, per definizione, ripianabile in via ordinaria ai sensi dell’art. 188 TUEL poiché non impone esborsi e la sua copertura si realizza
mediante l’iscrizione di quote annuali di ripiano e non mediante il reperimento di liquidità per l’estinzione di obbligazioni esigibili: al riguardo, l’Ente ha dimostrato
di disporre di tale capacità avendo ripianato nel solo esercizio 2025 quote di
disavanzo per euro 8.227.620,30, importo superiore all’intero maggior
disavanzo emerso al rendiconto del medesimo esercizio derivante tra l’altro
non da insorgenza di nuovi debiti ma dall’aver inserito un abnorme aumento del fondo contenzioso e transazioni pluriennali già in essere e già pienamente onorate da anni quale quella idrica.
Il difetto di proporzionalità è, poi, aggravato da una vistosa contraddizione interna agli atti: invero, lo schema istruttorio dichiara, alla Sezione seconda, punto 9.2, che “l’Ente non ricorre al fondo di rotazione ex art. 243-bis del TUEL”, senza
quindi apporto esterno di risorse, e le corrispondenti voci risultano azzerate in tutti i prospetti del decennio 2026-2035 ed al tempo stesso l’Ente ha azzerato per l’esercizio 2026 la previsione di entrata in conto capitale di euro 1.000.000,00 da dismissioni patrimoniali destinata al finanziamento del disavanzo deliberando di non destinare al Piano alcuna entrata da alienazione, al fine di preservarla quale leva per il “ripiano anticipato del disavanzo” (Sezione seconda, punto 1.2).
Le due posizioni sono difficilmente conciliabili con la dichiarata impossibilità di ripiano autonomo: un ente che non è in grado di fronteggiare lo squilibrio con mezzi propri non rinuncia al sostegno finanziario statale previsto dall’art. 243-ter TUEL né accantona risorse per l’anticipazione del rientro; la rinuncia al fondo di rotazione costituisce, al contrario, implicita affermazione di una capacità autonoma di assorbimento del disavanzo e come tale deve essere valutata dal Consiglio.
Difetto di attualità della valutazione: necessità di apprezzare lo squilibrio alla
data dell’esame
Altro elemento di fondamentale importanza è che la situazione finanziaria dell’ente sia apprezzata nella sua effettività e attualità in quanto l’originaria situazione di squilibrio può perdere attualità “in ragione della continua e inevitabile evoluzione delle condizioni finanziarie dell’ente dovute al dinamismo insito nella gestione”. Nel caso di specie, non è superfluo rammentare che il Comune ha ridotto notevolmente l’originario squilibrio finanziario essendo diminuito di oltre euro 2.500.000,00 il fondo contenzioso anche se detta diminuzione non è poi
inspiegabilmente computata nella minore quota da ripianare.
Sempre relativamente al fondo contenzioso è incredibile che, per come leggesi a pag. 26, ben 2.256.092,36 degli accantonamenti siano riferibili a giudizi di appello: in tal caso, se il Comune è stato soccombente in primo grado ha già dovuto riconoscere il relativo debito fuori bilancio se è uscito vittorioso ha avuto già il
riconoscimento da parte del Tribunale di inesistente, o al massimo remota, possibilità di soccombenza.
Ciò fa capire che il Fondo Contenzioso, pur ridotto magicamente di un quarto in pochi mesi, è sempre su importi totalmente inaccettabili!
A ciò si aggiunge il profilo, di particolare delicatezza, relativo al Fondo Anticipazioni di Liquidità.
Invero, il Comune di Lamezia Terme integra entrambe le soglie quantitative previste dall’art. 1, comma 645, della legge n. 199/2025, con un’incidenza del fondo pari a circa il 70 per cento del disavanzo complessivo e a circa il 61 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso di prestiti. Deliberare oggi un piano decennale calibrato su una massa passiva di cui una componente così rilevante, addirittura superiore al disavanzo da ripianare, è oggetto di verifica in sede ministeriale addirittura nei prossimi giorni e comunque nell’anno corrente ha davvero dell’incredibile.
Sul difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’esperibilità degli
strumenti ordinari
Dagli atti adottati non risulta che l’Amministrazione, prima di deliberare l’accesso alla procedura, abbia svolto e documentato una verifica comparativa dell’idoneità degli strumenti ordinari, segnatamente mediante: (i) la rideterminazione del piano di ripiano ex art. 188 TUEL in funzione della importante capacità di ripiano effettivamente e concretamente dimostrata nell’esercizio 2025; (ii) la quantificazione del contributo delle misure già attivate, con particolare riguardo alla definizione agevolata e all’anticipazione della bollettazione TARI deliberata con delibera consiliare n. 62 del 21/07/26, la cui simulazione evidenzia un abbattimento dell’incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità dal 48,11 per cento al 41,02 per cento, pari a 7,0866 punti percentuali (Sezione seconda,
Misura 3); (iii) la verifica degli effetti della ricognizione aggiornata del contenzioso;
(iv) l’esplorazione degli effetti della disciplina sopravvenuta in materia di Fondo Anticipazioni di Liquidità.
La contestualità tra approvazione del rendiconto e deliberazione di accesso,
avvenute nella medesima seduta del 21/07/26, rende evidente che tale
verifica comparativa non ha potuto avere luogo e che tutto è stato connotato
da superficialità estrema.
Sotto questo profilo, la deliberazione che il Consiglio è chiamato ad adottare rischia di risultare viziata, oltre che dalla assoluta assenza dei presupposti di legge per come facilmente verificabile dallo stesso schema istruttorio, anche da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione quanto all’elemento di relazione della fattispecie, ossia l’insufficienza dei rimedi di cui agli artt. 193 e 194 TUEL.
CONCLUSIONI
Alla luce di ciò, appare indispensabile:
- che il Consiglio Comunale, prima di deliberare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, accerti espressamente e motivatamente la sussistenza del presupposto di cui all’art. 243-bis, comma 1, TUEL, dando conto, in distinti punti della motivazione, sia dello squilibrio strutturale idoneo a provocare il dissesto, sia dell’insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL;
- che in ogni caso la massa cd. “passiva” del disavanzo di euro 26.211.391,57 venga rideterminata alla data della deliberazione consiliare, recependo le sopravvenienze favorevoli documentate nello schema istruttorio e segnatamente la riduzione del fabbisogno di accantonamento al fondo contenzioso per euro 408.889,43;
- che sia richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, formale informativa sullo stato dei
lavori del tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e sulla riconducibilità del Comune di Lamezia Terme al perimetro soggettivo ivi delineato, prima di assumere a definitiva la dimensione del disavanzo da ripianare che sarebbe totalmente azzerato dalla conclusione positiva dei detti lavori;
- conseguentemente alle dette premesse che, in via principale, il Consiglio Comunale non dia seguito alla deliberazione n. 61 del 21/07/26, provvedendo all’aggiornamento in riduzione del disavanzo ed al ripiano del medesimo secondo le modalità ordinarie di cui all’art. 188 TUEL e adottando se del caso, ai sensi dell’art. 193 TUEL, le misure di salvaguardia degli equilibri necessarie;
- che, in via assolutamente subordinata, qualora il Consiglio ritenga di dover procedere alla deliberazione del Piano, questo sia corredato: (i) da una motivazione analitica sui presupposti di cui allo squilibrio strutturale idoneo a provocare il dissesto; (ii) della rideterminazione della massa passiva tenendo conto in particolare della forte riduzione del Fondo Contenzioso già avvenuta; (iii) di una clausola espressa di rimodulazione del Piano per il caso in cui le misure di cui ai commi da 638 a 643 della legge n. 199/2025 trovino applicazione al Comune di Lamezia Terme; (iv) della riserva di richiedere la rimodulazione o la riformulazione del Piano al verificarsi di ulteriori sopravvenienze favorevoli già all’esito del Rendiconto anno 2026 che presumibilmente avrà un miglioramento del disavanzo nettamente superiore a quello previsto nel Piano.
Lamezia Terme, lì 30 ottobre 2026
Avv. Paolo Mascaro
già Sindaco di Lamezia Terme
