A partire da domani, 19 aprile, su tutte le confezioni dei prodotti lattiero-caseari: latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini a base di latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, scatterà l’obbligo di indicare in etichetta in maniera «chiara, visibile e facilmente leggibile» l’origine delle materie prime.
L’obbligo dell’indicazione in etichetta arriva a tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto firmato dai ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda, in attuazione del regolamento Ue n. 1169/2011.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio ORIGINE DEL LATTE: ITALIA.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
• latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
• latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura Paesi non UE. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.