Il Reg. (CE) n. 261/04 prevede che la compagnia, verificato a terra l’overbooking, deve riconoscere al passeggero cui viene negato l’imbarco tre seguenti diritti.
1) compensazione pecuniaria: l’ammontare (tra 250 e 600 euro) dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa.
2) Scelta tra: rimborso del prezzo del biglietto oppure imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero.
3) assistenza: pasti e bevande (e hotel) in relazione alla durata dell’attesa.
Nei casi di overbooking, la prima reazione per reclamare è immediata, non appena si scopre che si rischia di rimanere a terra. L’aspetto importante è che tutto ciò dovrebbe avvenire in aeroporto e non una volta saliti in aereo: in quel caso, ovviamente, il potere contrattuale del consumatore aumenta, così come la compensazione pecuniaria. Nei casi di overbooking in cui la compagnia non ha fornito ai consumatori i diritti che gli spetterebbero, è possibile reclamare affidandosi allo Sportello turismo e viaggi dell’Unc.