Il beneficio economico dell’assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza “è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza” si legge nella bozza.
“La scala – continua il documento – viene aumentata di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali; di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura. Inoltre di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo”.