Da allora, anche con l’alternarsi di Esecutivi e maggioranze diverse, sono intervenute numerosi cambiamenti, a partire da quelli introdotti dalla legge 189/2002, la cosiddetta ‘Bossi-Fini’ e, da ultimo, da quelli disposti dal decreto-legge n.113 del 2018, con il Governo Conte 1 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che hanno modificato il Testo unico, pur non alterandone l’impianto complessivo.
Il Testo unico interviene sul diritto dell’immigrazione in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole. Poi sul diritto dell’integrazione, che riguarda l’estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).
Cosa prevedeva
I principi fondamentali che sono alla base del Testo unico sono essenzialmente tre: la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione clandestina (per quanto riguarda il diritto dell’immigrazione); la concessione di una ampia serie di diritti volti all’integrazione degli stranieri regolari (diritto dell’integrazione).
Il provvedimento non interviene in materia di diritto di asilo la cui disciplina, in passato contenuta nel decreto-legge 416/1989 (la cosiddetta ‘legge Martelli’), ha avuto una regolamentazione dettagliata ad opera di provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria.
Per quanto riguarda le procedure di espulsione, di cui si dibatte particolarmente in queste ore, quando non può essere immediata, gli stranieri devono essere trattenuti presso appositi centri di permanenza per i rimpatri, i Cpr, istituiti dal decreto legge 13/2017 Questi hanno sostituito i Centri di identificazione ed espulsione, i Cie, che a loro volta avevano preso il posto dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, i Cpta, istituiti come detto proprio con la legge Napolitano-Turco.