Chiedo, altresì, che venga pubblicata una rettifica con la narrazione dei fatti nella loro interezza e veridicità.
La Commissione Nazionale Antimafiaha convocato presso i locali della Prefettura di Trapani i Maestri Venerabili delle I-ogge della Provincia di Trapani, ossia i
rappresentanti legali delle singole associazioni. Le Logge, infatti, sono regolarmente iscritte come associazioni con un proprio codice fiscale.
La lettera di conyocazione, infatti, era indirizzata al responsabile della Loggia Francisco Ferrer di Castelvetrano senza specificare il nome e cognome, succede però che a ricevere la busta sia un altro “fratello” della medesima Loggia il cui nome è stato successivamente comunicato dalla Polizia di Castelvetrano prima alla Questura e poi alla Prefettura di Trapani.
Con grande rispetto per le Istituzioni dello Stato, senso civico e responsabilità mi sono recato nella suddetta Prefettura, insieme al “fratello” erroneamente convocato, per rispondere alle domande della Commissione essendo il rappresentante legale della Loggia Ferrer.
In loco mi è stato detto che avrebbero udito la persona indicata dalla P.G. di Castelvetrano e, pertanto, pur avendo i titoli per essere sentito, ho atteso in una stattza indicatami dalla stessa Commissione che finisse l’audizione per fare rientro a casa con il’ofratello” che avevo accompagnato.
Nelle more ho ricevuto una telefonata da un paziente e mi sono defilato da altre persone che stavano in attesa di essere udite. In quel momento si è aperta una porta dalla quale è uscito il Senatore Morra che urtandomi si è scusato, 1o stesso ho fauo io mentre stavo parlando al telefono.
il Senatore insospettito ha chiamato, senza indugio, la Digos che è arnvata immediatamente, mi ha sequestrato il telefonino e mi ha condotto in Questura, poi senza aspettare il risultato dei controlli che in quel momento stavano effettuando gli investigatori, ha convocato la stampa edha comunicato che un Massone non invitato si era infiltrato fra i convocati e stava registrando tutto quello che accadeva dentro I’aula.
Tengo a precisare che essendo il rappresentante legale della Loggia avrei avuto un resoconto dettagliato dal “fratello” udito, per cui origliare e/o registrare l’audizione è fuori da ogni logica.
La stampa ingolosita dalla notizia non ha verificato l’esito delle indagini effettuate dalla Digos ed ha redatto un articolo errato ed incompleto.
L’occasione di avere colto in fallo un massone era troppo ghiotta per attendere o verificare il riscontro delle indagini, eppure sarebbero bastati pochi minuti perché già alle 11:15 ero uscito dalla Questura con le scuse della Digos, che controllando il mio smartphone aveva potuto appurare l’inesistenza di una qualsiasi registrazione o telefonata sospetta.
Dispiace, altresì, constatare che il Senatore Morra, appresa la notizia della mia estraneità ai suoi sospetti, non abbia nuovamente convocato la stampa per scusarsi ed evitare un linciaggio mediatico cui sono stato sottoposto
La notizia apparsa su molti giornali e qualche telegiornale ha scosso fortemente me, la mia famiglia e tutti i fratelli del G.O.I..
Chi pubblica una notizia deve accertarsi della verità della stessa mediante un’accurata indagine di verifica, non può limitarsi ad apprendere quanto riferito dalle proprie fonti.
Il limite della verità nel reato di diffamazione è violato in caso di notizia incompleta.
Così ad esempio, il giornalista che diffonde notizie riguardanti un fatto ha l’obbligo di completarelanotizia ed aggiornare i dati in suo possesso.
La Giurisprudenza di legiuimità ritiene ipotizzabile il reato di diffamazione anche per omissione, allorquando cioè l’autore della comunicazione non riferisca un elemento fondamentale della notizia in assenza del quale quanto asserito assuma valenzalesiva
della reputazione.
Anche la Cassazione civile rafforza la rigidità del limite della verità quando afferma che “la verità non è più tale se è mezzq verità” e quando afferma che “la verità incompleta deve essere in tutto equiparata alla notiziafalsa”, il che si esprime nella formula che ‘oil testo va letto nel contestou, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria,dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio.
È diritto del soggetto investito dalla diffamazione chiedere una rettifica della notizia falsa o incompleta, oppure, anche se veritiera, lesiva della dignità e dell’onore altrui.
Per tali ragioni chiedo di cancellare, giusto diritto all’oblio, Ia notizia errata ed incompleta (quindi falsa) lesiva della mia onorabilità e nel contempo la rettifica della stessa così come sono andati i fatti nella loro veridicità e completezza.
Vi significo, infine, che mi riservo ogni azione legale a tutela della mia persona e del mio onore.
Salvatore Monteleone
14 giugno 2022